quindi non può semplicemente essere supposta. Con le osservazioni al ricorso gli istanti, pur non facendola loro, riferiscono la tesi esposta dal primo giudice secondo cui la fattispecie litigiosa sarebbe analoga alla procedura di sfratto dove a una disdetta ordinaria rimasta incontestata non potrebbe che far seguito una decisione di sgombero dei vani locati. Anche a prescindere dalle precisazioni in punto all’efficacia della disdetta non contestata di cui alla DTF 129 III 156 tale paragone, già prima facie, appare fuori luogo a dipendenza della natura estranea degli istituti in discussione: