Recht, 1984, n. 6, p. 234). Contrariamente alla tesi di parte istante, condivisa a torto dal pretore, non è possibile assimilare una notifica di aumento della pigione rimasta incontestata dal conduttore a una transazione giudiziale. La prima costituisce infatti un atto unilaterale con il quale il locatore manifesta la sua intenzione di modificare il contratto aumentando la pigione inizialmente pattuita. La mancata contestazione dell’aumento dinanzi all’Ufficio di conciliazione equivale semplicemente ad accettazione tacita dello stesso (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, n. 2.2.3, p. 193; SVIT- Kommentar Mietrecht, 1991, n. 11 ad art. 270b CO)