Nel caso concreto l’istante intende equiparare la notifica di aumento della pigione rimasta incontestata dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, a una per altro non avvenuta transazione giudiziale, il cui verbale - se esistesse - costituirebbe titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 LEF. Simile argomentazione non può essere condivisa. La transazione giudiziale è l’accordo che le parti siglano davanti al giudice allo scopo di porre fine alla lite (Fritzsche/Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, n. 6, p. 234).