Secondo l’enumerazione esaustiva di cui all’art. 80 LEF, sono titoli esecutivi le sentenze passate in giudicato, le transazioni e le ricognizioni giudiziali come pure, entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, n. 17, p. 132).