regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata. 6. Secondo l’enumerazione esaustiva di cui all’art. 80 LEF, sono titoli esecutivi le sentenze passate in giudicato, le transazioni e le ricognizioni giudiziali come pure, entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, n. 17, p. 132).