{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-122_1996-05-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10622&nX40_KEY=4711545&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "72a1981a2179190cae1b3efc9cd30885"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.05.1996 16.1995.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:26:24", "Checksum": "2f52a609ba1f535a14a58f8ca2c83b63", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.05.1996 16.1995.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa prima costituisce infatti un atto unilaterale con il quale il locatore manifesta la sua intenzione di modificare il contratto aumentando la pigione inizialmente pattuita. La mancata contestazione dell’aumento dinanzi all’Ufficio di conciliazione equivale semplicemente ad accettazione tacita dello stesso (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, n. 2.2.3, p. 193; SVIT- Kommentar Mietrecht, 1991, n. 11 ad art. 270b CO), ma non può in alcun modo far assurgere la notifica medesima a titolo esecutivo. D’altra parte, una transazione giudiziale esiste solo qualora vi sia una vertenza che possa essere composta bonalmente. Nel concreto non esiste nulla di tutto ciò. Né va dimenticato che una transazione giudiziale dev’essere esplicita (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 104, n. 4): quindi non può semplicemente essere supposta.\nCon le osservazioni al ricorso gli istanti, pur non facendola loro, riferiscono la tesi esposta dal primo giudice secondo cui la fattispecie litigiosa sarebbe analoga alla procedura di sfratto dove a una disdetta ordinaria rimasta incontestata non potrebbe che far seguito una decisione di sgombero dei vani locati. Anche a prescindere dalle precisazioni in punto all’efficacia della disdetta non contestata di cui alla DTF 129 III 156 tale paragone, già prima facie, appare fuori luogo a dipendenza della natura estranea degli istituti in discussione: sostanziale quella legata all’applicazione dell’art. 273 CO, procedurale (in senso lato) quella legata all’applicazione delle norme sul rigetto dell’opposizione.\nNe discende che la decisione pretorile, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, deve essere annullata.\nAccogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di ri- fondere alla convenuta fr. 200.- a titolo di ripe- tibili.\nII. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ e __________ i quali rifonderanno in solido a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}