(art. 352 CPC); che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10); che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 4 ottobre 1995. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 __________ è stralciato dai ruoli per desistenza del ricorrente. 2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3.