g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto nonchè un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie; che con osservazioni 17 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame; che con scritto 28 settembre 1995 il ricorrente, tramite il proprio rappresentante legale, ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso; che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);