{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-121_1995-10-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10621&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4f0676fe599ff44e4edba0a7d140c9c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.10.1995 16.1995.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:28", "Checksum": "ff263bc2c3df3addb9773c8349ce8004", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.10.1995 16.1995.121\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 presentato da\n|\n|\n__________ rappr. da __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 16 giugno 1995 del Segretario assessore straordinario della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa in materia di contratto di locazione promossa con istanza 9 maggio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 5’542.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 9 maggio 1995 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’542.-, importo corrispondente al canone di locazione rimasto insoluto per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995 nonchè al risarcimento dei danni cagionati all’ente locato, pretesa alla quale il convenuto si è opposto;\nche con sentenza 16 giugno 1995 il primo giudice, accertata l’esistenza di un contratto di locazione e il conseguente obbligo a carico del convenuto di provvedere al pagamento delle pigioni scadute (fr. 3’200.-) nonchè al risarcimento dei danni cagionati nell’appartamento e accertati dal primo giudice in fr. 780.-, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 3’980.-;\nche con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 luglio 1995 del presidente di questa Camera, __________ chiede l’annulla-mento del giudizio di prima sede sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto nonchè un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;\nche con osservazioni 17 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;\nche con scritto 28 settembre 1995 il ricorrente, tramite il proprio rappresentante legale, ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;\nche così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);\nche per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);\nche alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 4 ottobre 1995.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 __________ è stralciato dai ruoli per desistenza del ricorrente.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}