che le prove documentali su cui si è fondato il giudizio pretorile costituiscono almeno validi indizi sull’esistenza del credito litigioso, in particolare la fattura 16 novembre 1993 e lo scritto 7 luglio 1994 nel quale la convenuta - riferendosi ad un richiamo di pagamento di questa fattura - conferma la propria disponibilità a voler procedere al pagamento della stessa avendo a tal fine già intrapreso i passi necessari presso il suo istituto di credito (cfr. punto 2, doc. B);