C, D e E - da parte della convenuta la quale ha sottoscritto il verbale senza nulla eccepire; già per questo motivo l’insorgente non può prevalersi in questa sede della mancata assunzione di una prova che non risulta neppure essere stata proposta; che abbondanzialmente va rilevato che il rifiuto di una prova può costituire violazione del diritto di essere sentito unicamente qualora la prova richiesta sia rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 11), ciò che non risulta essere il caso in concreto in considerazione del tenore dello scritto 7 luglio 1993 (doc.