la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita rifiutando l’assunzione di una prova richiesta, ossia quella dell’effettiva intimazione degli estratti conto da controparte; nel merito l’insorgente rimprovera al pretore di aver erroneamente concluso alla sussistenza del credito fatto valere dall’istante nonostante questo non sia stato comprovato; che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, occorre rilevare che dal verbale d’udienza 14 febbraio 1995, udienza durante la quale le parti avrebbero dovuto proporre i mezzi di prova a sostegno delle loro rispettive posizioni (art. 294 cpv.