Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi essere accolta la censura ricorsuale relativa alla valutazione delle eccezioni sollevate e rese verosimili dall’escusso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 27 giugno 1995 __________ è accolto Di conseguenza la sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 180.- a titolo di indennità II.