5’400.- riconosciuto corrisponde peraltro alla pigione di un anno), l’istante non ha contrapposto nulla, in particolare non ha indicato una possibile diversa causale del debito assunto dal convenuto nei suoi confronti. La tesi dell’istante appare ancor più improbabile se si pensa che al momento della conclusione della convenzione 9 ottobre 1993 egli, presunto creditore di fr. 5’400.- nei confronti del convenuto, non ha compensato questo suo credito con quello del convenuto, esplicitamente riconosciuto e pari a Lit. 2’000’000 che gli ha invece pagato mediante assegno bancario. Il tutto impostato secondo la chiara, reciproca volontà delle parti di chiudere ogni loro ragione di dare e avere.