In altre parole, con la produzione dei doc. 2 e 3 il convenuto ha reso verosimile l’esistenza tra le parti unicamente di un rapporto contrattuale attinente alla locazione, tant’è che all’esplicita affermazione del convenuto secondo il quale egli avrebbe sottoscritto i doc. A e C in concomitanza e a garanzia del contratto di locazione (l’importo di fr. 5’400.- riconosciuto corrisponde peraltro alla pigione di un anno), l’istante non ha contrapposto nulla, in particolare non ha indicato una possibile diversa causale del debito assunto dal convenuto nei suoi confronti.