Con sentenza 21 giugno 1995 il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che il convenuto non ha reso verosimili le eccezioni sollevate all’ udienza, in particolare quella dell’estinzione del debito con la sottoscrizione della convenzione 9 ottobre 1993, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.