I reciproci rapporti di dare e avere tra locatore e conduttore sono stati in seguito definiti nella convenzione 9 ottobre 1993 alla quale il convenuto rinvia a comprova del fatto di nulla più dovere all’istante. 2. Con sentenza 21 giugno 1995 il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che il convenuto non ha reso verosimili le eccezioni sollevate all’ udienza, in particolare quella dell’estinzione del debito con la sottoscrizione della convenzione 9 ottobre 1993, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione.