A), a garanzia del quale quest’ultimo ha emesso un vaglia cambiario di pari importo (doc. C). In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver sottoscritto i doc. A e C in conco-mitanza e a garanzia del contratto di locazione che aveva concluso con l’istante in qualità di conduttore. I reciproci rapporti di dare e avere tra locatore e conduttore sono stati in seguito definiti nella convenzione 9 ottobre 1993 alla quale il convenuto rinvia a comprova del fatto di nulla più dovere all’istante.