{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-119_1996-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10619&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b5e4de64059dd05b0c28ad5bbc0ef37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.02.1996 16.1995.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:25", "Checksum": "dbfb417053c624478441d506b6d40ecf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.02.1996 16.1995.119\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nInfatti, anche se è vero che i doc. A e C non menzionano la causale del credito concesso al convenuto, è altrettanto vero che da un raffronto tra questi documenti, sottoscritti il 25 luglio 1989, e la convenzione sottoscritta dalle parti il 9 ottobre 1993, si può concludere con sufficiente verosimiglianza che il ricono-scimento di debito potrebbe essere posto in relazione con il contratto di locazione che vincolava le parti a far tempo dal 31 agosto 1989, ossia dal mese successivo a quello della sottoscrizione del riconoscimento di debito e dell’inizio di pagamento della pigione da parte del convenuto (doc. 2).\nIn altre parole, con la produzione dei doc. 2 e 3 il convenuto ha reso verosimile l’esistenza tra le parti unicamente di un rapporto contrattuale attinente alla locazione, tant’è che all’esplicita affermazione del convenuto secondo il quale egli avrebbe sottoscritto i doc. A e C in concomitanza e a garanzia del contratto di locazione (l’importo di fr. 5’400.- riconosciuto corrisponde peraltro alla pigione di un anno), l’istante non ha contrapposto nulla, in particolare non ha indicato una possibile diversa causale del debito assunto dal convenuto nei suoi confronti.\nLa tesi dell’istante appare ancor più improbabile se si pensa che al momento della conclusione della convenzione 9 ottobre 1993 egli, presunto creditore di fr. 5’400.- nei confronti del convenuto, non ha compensato questo suo credito con quello del convenuto, esplicitamente riconosciuto e pari a Lit. 2’000’000 che gli ha invece pagato mediante assegno bancario. Il tutto impostato secondo la chiara, reciproca volontà delle parti di chiudere ogni loro ragione di dare e avere.\nAlla luce di quanto sopra esposto deve quindi essere accolta la censura ricorsuale relativa alla valutazione delle eccezioni sollevate e rese verosimili dall’escusso.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 27 giugno 1995 __________ è accolto\nDi conseguenza la sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte\nistante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla\ncontroparte fr. 180.- a titolo di indennità\nII. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}