{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-119_1996-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10619&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b5e4de64059dd05b0c28ad5bbc0ef37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.02.1996 16.1995.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:25", "Checksum": "dbfb417053c624478441d506b6d40ecf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.02.1996 16.1995.119\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 giugno 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 marzo 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 30 marzo 1995 __________ ha chiesto il rigetto\nin via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’400.-. L’istante fonda la sua pretesa sul riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto il 27 luglio 1989 (doc. A), a garanzia del quale quest’ultimo ha emesso un vaglia cambiario di pari importo (doc. C).\nIn sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver sottoscritto i doc. A e C in conco-mitanza e a garanzia del contratto di locazione che aveva concluso con l’istante in qualità di conduttore. I reciproci rapporti di dare e avere tra locatore e conduttore sono stati in seguito definiti nella convenzione 9 ottobre 1993 alla quale il convenuto rinvia a comprova del fatto di nulla più dovere all’istante.\n2. Con sentenza 21 giugno 1995 il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che il convenuto non ha reso verosimili le eccezioni sollevate all’ udienza, in particolare quella dell’estinzione del debito con la sottoscrizione della convenzione 9 ottobre 1993, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato gli atti di causa e le prove, in particolare per aver concluso alla sussistenza di un debito nei confronti dell’istante nonostante egli abbia reso verosimile l’eccezione di estinzione del medesimo.\nCon osservazioni 2 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 119 Ia 32 consid. 3).\n5. Secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.\nIn quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-151).\n6. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).\nIl titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il riconoscimento di debito sottoscritto da __________ il 27 luglio 1989 a favore di __________ per l’importo di fr. 5’400.- (doc. A), a garanzia del quale il convenuto ha emesso all’ordine dell’istante un vaglia cambiario di pari importo (doc. C).\n7. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito. Incombe all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere poste in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Rep 1987 pag. 150-151; Panchaud/Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.).\nNel caso in esame, contrariamente a quanto concluso dal pretore, la documentazione agli atti è sufficiente a rendere almeno verosimile l’eccezione di estinzione del debito sollevata dal convenuto."}