__________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 9 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 349.95 oltre interessi del 5% dal 17 marzo 1995 l’opposizione interposta dalla __________ al PE no. __________. 2. La tassa di giustizia in fr. 110.-, da anticiparsi dall’istante, è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, ripetibili compensate”. II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr.