che per quanto attiene agli interessi di mora, gli stessi sono riconosciuti al tasso legale del 5 % a far tempo dal 17 marzo 1995 (doc. D), data della prima interpellazione agli atti (art. 102 cpv. 1 CO); che in considerazione della parziale soccombenza delle parti, le spese di prima e seconda sede vanno ripartite in ragione di ½ ciascuna mentre le ripetibili di prima sede sono compensate; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 giugno 1995 __________ è parzialmente accolto.