349.95 che la convenuta riconosce di dovere al suo ex dipendente; che la successiva rettifica di quanto dichiarato in questo scritto contenuta nel conteggio 2 marzo 1995 della stessa debitrice non basta a rendere verosimile - nella procedura di rigetto dell’opposizione - l’inesistenza del credito in esecuzione, poichè l’emissione di semplici fatture da parte dell’escusso non vale come prova sufficientemente liquida del suo credito (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 36, n. 8); che alla luce di quanto sopra esposto la decisione del primo giudice che ha negato il rigetto provvisorio dell’opposizione deve quindi essere annullata;