il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver dedotto dalla documentazione agli atti l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;