Il ricorso per cassazione 23 giugno 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 12 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza sono rigettate in via provvisoria le opposizioni interposte da __________ ai PE no. __________, __________ e __________ dell’UEF di Bellinzona. 2. La tassa di giustizia globale di fr. 120.- , da anticiparsi dall’istante, è posta a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 350.- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.