G1), non veniva presa in considerazione dalla locatrice con risposta 25.10. (doc. G3) dopo aver preso contatto con la persona indicatale dal signor __________ e aver constatato la sua situazione familiare “non ben chiara” e incertezza sulle possibilità di pagamento della locazione. In base a questi elementi di giudizio non si può ritenere che l’escusso sia riuscito a rendere verosimile la propria liberazione dall’obbligo di pagamento dei canoni posto in esecuzione: l’istanza di rigetto dell’opposizione deve pertanto essere accolta. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 giugno 1995