Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvi-sorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconosci-mento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 10 settembre 1990, contratto che per costante giurisprudenza costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 74, p. 190).