Il convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestando innanzi tutto la validità formale del contratto e della notifica di aumento della pigione del 17 giugno 1992. Nel merito sostiene di ritenersi liberato da qualsiasi obbligo contrattuale per restituzione anticipata dell’ente locato, avendo presentato all’istante tre subentranti disposti a riprendere il suo contratto. 2.Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver accertato l’infondatezza dell’eccezione di nullità del contratto e dell’aumento della pigione sollevata dal convenuto,