{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-117_1996-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10617&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e023ddca7258d6672abb15bd34548586"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.05.1996 16.1995.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:57", "Checksum": "6be0cab198ca1ac73df5ffd4aaf56fcc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.05.1996 16.1995.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuale eccezione atta ad inibire il rigetto dell’opposizione il convenuto, che ha restituito anticipatamente l’ente locato senza osservare il termine di disdetta, invoca l’art. 264 CO che lo esonera dall’obbligo di pagamento della pigione a condizione che presenti un subentrante solvibile, impegno che egli dichiara di aver onorato avendo presentato all’istante ben tre candidature di persone disposte a riprendere il suo contratto, in particolare quella di __________ di cui alla dichiarazione di subingresso sottoscritta il 3 settembre 1994 (doc. 8).\n7. La conclusione del primo\ngiudice secondo la quale il convenuto avrebbe reso verosimile di non essere\ndebitore delle pigioni poste in esecuzione avendo presentato all’istante tre\nsubentranti uno dei quali, il signor __________, disposto a subentrare nel\ncontratto il 1° novembre 1994, non può essere condivisa.\nPur tenendo conto delle limitate esigenze probatorie a carico della parte\nescussa e pur considerando in sé idonea l’eccezione sollevata dal conduttore per\ntogliere al contratto di locazione la qualità di titolo esecutivo, chi si\noppone all’istanza di rigetto deve produrre documentazione tale da costituire\nun rimedio liberatorio rilevante (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,\nZurigo 1980, p. 65)\n8. Il primo giudice non ha\ntenuto in considerazione le proposte riguardanti gli eventuali subentranti\n__________ e __________.\nSia la sentenza impugnata, sia il ricorso sono incentrati sulla portata della\ndichiarazione di subingresso, firmata da __________ il 3 settembre 1994 (doc.\n8).\nGià formalmente la rilevanza del mezzo probatorio avrebbe dovuto indurre il\nprimo giudice a maggior prudenza:\n- l’istante ha contestato di non aver mai visto il documento prima\ndell’udienza;\n- l’escusso - che altrimenti ha tenuto a provare con le ricevute postali\ni propri invii all’istante (doc. 14) - non ha potuto fare altrettanto\nproprio per questa spedizione;\n- la dichiarazione __________ è precedente alle altre due: del 7 ottobre\n1994 quella di __________ (doc. F1), rispettivamente\ndel 14 ottobre quella di __________ (doc. G1);\n- ciò nonostante, nello scritto 15 ottobre all’istante (doc. G1) i signori\n__________ sollecitano una risposta alla questione __________, ma non\nfanno cenno alcuno ad altre pendenze; di più: nell’altro scritto 31\nottobre 1994 (doc. H), che accompagnava la consegna delle\nchiavi dell’appartamento, essi si\nritengono liberi dal pagamento della pigione “avendo nel frattempo\ntrovato due subentranti (cfr. nostre ultime raccomandate dell’8\nottobre e 15 ottobre 1994)”: nessun accenno al subentrante __________.\nNella sostanza poi\ndev’essere rilevato che l’eccezione avrebbe dovuto imporre all’escusso di\nrendere verosimile non solo l’esistenza di qualsiasi subentrante, ma la\nproposta di un nuovo conduttore solvibile che non possa essere rifiutato dal\nlocatore (art. 264 CO).\nCiò che egli non ha fatto nel caso litigioso, mentre negli altri due casi\nricordati ha inviato alla locatrice un certificato del competente UEF (doc.\nF1), rispettivamente aveva indicato una persona che avrebbe potuto fungere da\nreferenza (doc. G1):\n9. Ancorchè la presente decisione possa muoversi nel limitato ambito d’applicazione dell’art. 327 CPC, quanto qui esposto configura un uso eccessivo da parte del giudice del suo potere d’apprezzamento che ha avuto come conseguenza una manifesta errata applicazione dell’art. 82 LEF.\n10. All’accoglimento del ricorso segue una pronuncia da parte della Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.\nNon va infatti dimenticato\nche, in sede di contraddittorio, l’escusso aveva opposto all’istanza di\n__________ anche le dichiarazioni di subingresso di altre due persone sulle\nquali il primo giudice non si è espresso, ritenendo di poter respingere\nl’istanza di rigetto già sulla base dell’offerta __________.\nNell’applicazione dell’art. 264 CO l’offerta del conduttore, per poter essere\nvalidamente opposta al suo obbligo di pagare il canone di locazione oltre la\ndata di restituzione dei vani, deve apparire - almeno per quanto riguarda i\ncriteri di giudizio del giudice del rigetto - almeno accettabile: vale infatti\nil principio in base al quale il locatore non può rifiutare senza motivo una\nsimile offerta di sostituzione (SVIT, Comm. “Mietrecht”, 1991, art. 264\nCO, n. 6).\nSennonchè le offerte proposte dall’escusso non hanno i chiari connotati\nrichiesti dalla legge:\na) __________, proposto alla locatrice con scritto 8 ottobre 1994,\ninvece di fornire le informazioni che gli erano state richieste (doc.\nF2 del 15.10) ha fatto sapere - già il 19.10 - di ritirare\nla propria offerta (doc. F5);\nb) __________, di cui\nl’escusso, già diceva nel suo scritto di presentazione essere “in\nassistenza” (doc. G1), non veniva presa in considerazione dalla locatrice\ncon risposta 25.10. (doc. G3) dopo aver preso\ncontatto con la persona indicatale dal\nsignor __________ e aver constatato la sua situazione familiare\n“non ben chiara” e incertezza sulle possibilità di pagamento\ndella locazione.\nIn base a questi elementi di giudizio non si può ritenere che l’escusso sia riuscito a rendere verosimile la propria liberazione dall’obbligo di pagamento dei canoni posto in esecuzione: l’istanza di rigetto dell’opposizione deve pertanto essere accolta.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 23 giugno 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 12 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza sono rigettate in via provvisoria le\nopposizioni interposte da __________ ai PE no. __________,\n__________ e __________ dell’UEF di Bellinzona.\n2. La tassa di giustizia globale di fr. 120.- , da anticiparsi"}