{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-117_1996-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10617&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e023ddca7258d6672abb15bd34548586"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.05.1996 16.1995.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:57", "Checksum": "6be0cab198ca1ac73df5ffd4aaf56fcc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.05.1996 16.1995.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 giugno 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 12 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 febbraio 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dal convenuto ai PE no. __________, __________ e __________dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 13 febbraio 1995 la __________ ha chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per il recupero di complessivi fr. 3’199.-, importo corrispondente alle pigioni rimaste insolute per i mesi di novembre, dicembre 1994 e gennaio 1995.\nA valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 10 settembre 1990 (doc. A) e disdetto dal convenuto in via anticipata il 26 luglio 1994 per il 31 ottobre 1994, data per la quale ha restituito le chiavi dell’ente locato.\nIl convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestando innanzi tutto la validità formale del contratto e della notifica di aumento della pigione del 17 giugno 1992. Nel merito sostiene di ritenersi liberato da qualsiasi obbligo contrattuale per restituzione anticipata dell’ente locato, avendo presentato all’istante tre subentranti disposti a riprendere il suo contratto.\n2.Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver accertato l’infondatezza dell’eccezione di nullità del contratto e dell’aumento della pigione sollevata dal convenuto, ha respinto l’istanza avendo quest’ultimo reso verosimile il decadimento del suo obbligo di pagamento della pigione a far tempo dal 1° novembre 1994, data per la quale ha presentato all’istante tre nominativi di persone disposte a subentrare nel contratto, in particolare quello del signor __________.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 giugno 1995 del vice presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali si evince che i subentranti a lei presentati dal convenuto non sono stati tre bensì solo due, ossia: __________, che ha in seguito comunicato di non essere più interessato a subentrare nel contratto, e __________ che non ha potuto essere accettata quale nuova locataria in quanto non offriva sufficienti garanzie di solvibilità. A mente della ricorrente, queste risultanze avrebbero dovuto indurre il giudice a confermare l’obbligo di pagamento dell’istante e quindi ad accogliere l’istanza.\nCon osservazioni 17 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvi-sorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconosci-mento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.\nIl titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 10 settembre 1990, contratto che per costante giurisprudenza costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 74, p. 190).\nL’istante procede nei confronti del convenuto per l’incasso di tre mensilità comprensive delle spese accessorie e del canone per la locazione del box.\n6. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche apparire verosimili, nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1988 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151)."}