Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 360. - oltre interessi del 5% a far tempo dal 4 febbraio 1993 e spese esecutive. Conseguentemente è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano limitatamente a tali importi. 2. La tassa di giustizia di fr. 55.- e le spese di fr. 80.- (compresa l’indennità per la teste), sono suddivise tra le parti: per i 4/9 a carico dell’istante e la rimanenza di 5/9 a carico della convenuta. Compensate le ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.