Per quanto attiene la compensazione delle ripetibili, questa deve essere confermata non essendo oggetto di impugnativa in questa sede. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia senza che sia necessario il rinvio degli atti per nuovo giudizio. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 7 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta.