Dal canto suo la convenuta ha ammesso di aver usufruito di tre sedute. Poichè questo parziale riconoscimento della pretesa avversaria è avvenuto solo dopo l’inoltro della causa, la convenuta, ancorchè parzialmente acquiescente, deve essere considerata soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10). Ne discende che sulla base delle rispettive posizioni delle parti, il loro grado di soccombenza può essere stabilito nella misura di 4/9 a carico dell’istante e 5/9 a carico della convenuta. Anche per questo motivo il ricorso dev’essere accolto. Per quanto attiene la compensazione delle ripetibili, questa deve essere confermata non essendo oggetto di impugnativa in questa sede.