la censura ricorsuale dev’essere così accolta. 6. In caso di parziale soccombenza delle parti il giudice deve ripartire le spese di giustizia e le ripetibili proporzionalmente al loro grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Nel caso di specie, mentre l’istante ha postulato il pagamento di fr. 650.- pari a 9 sedute di fisioterapia, il primo giudice gliene ha riconosciute solo 5, pari a fr. 360.-. Dal canto suo la convenuta ha ammesso di aver usufruito di tre sedute.