360.- a far tempo dalla prima interpellazione, ossia dal sollecito di pagamento datato 3 febbraio 1993. Gli interessi, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, sono dovuti al tasso legale del 5% a far tempo dal 4 febbraio 1993 così come richiesto dall’istante nel suo ricorso. Dalla motivazione della decisione non risulta perché il primo giudice non abbia deciso sugli interessi di mora, per altro regolarmente richiesti. Così facendo, comunque, egli ha applicato in modo manifestamente scorretto la norma in esame: la censura ricorsuale dev’essere così accolta.