Per quanto concerne poi il rimprovero mosso al primo giudice di aver dedotto delle conclusioni errate da un disposto di legge giustamente richiamato - ossia l’art. 82 CO - la censura ricorsuale si basa sull’errata presunzione della prova da parte della convenuta dell’adempimento del suo obbligo di pagamento, pagamento che, come esposto ai considerandi precedenti, non è avvenuto se non in parte. Anche su questo punto la decisione pretorile, nella quale non è ravvisabile arbitrio alcuno, deve quindi essere confermata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 giugno 1995