Nel merito della domanda riconvenzionale va rilevato inoltre che la convenuta non ha fatto fronte all’onere della prova che le competeva circa la pretesa violazione di un obbligo contrattuale da parte dell’istante. Dagli atti di causa non emerge infatti nessuna pattuizione secondo la quale l’istante si sarebbe impegnata a consegnare alla convenuta - oltre alle prestazioni elencate nelle fatture - anche il materiale grafico utilizzato per la realizzazione dell’opera commissionata.