Sulla censura relativa alla domanda riconvenzionale, va preliminarmente rilevato che la nuova versione dei fatti circa i tempi e le modalità di pagamento della fattura di cui al doc. B, non può essere esaminata in quanto proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si tratta oltretutto di una versione aliena alla lite così come dibattuta in prima sede poiché fondata sul presupposto che “l’opera non è mai stata consegnata”. Nel merito della domanda riconvenzionale va rilevato inoltre che la convenuta non ha fatto fronte all’onere della prova che le competeva circa la pretesa violazione di un obbligo contrattuale da parte dell’istante.