800.-, rappresenta esattamente la metà dell’importo fatturato (fr. 1’640.-); inoltre il teste __________ ha riferito della concessione di questo sconto unicamente sulla fattura in questione e non su tutte le relazioni d’affari sospese tra le parti (cfr. verbale 29 novembre 1994). D’altra parte, a questi accertamenti del primo giudice la convenuta si limita a contrapporre la propria personale versione dei fatti, senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe arbitraria. 7. Sulla censura relativa alla domanda riconvenzionale, va preliminarmente rilevato che la nuova versione dei fatti circa i tempi e le modalità di pagamento della fattura di cui al doc.