ll silenzio non equivale infatti ad accettazione - neppure nelle relazioni commerciali - eccezion fatta per la fattispecie di cui all’art. 6 CO (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 451), non realizzata nel caso in esame, tant’è che il buono è stato restituito alla convenuta il 10 settembre 1990 con la chiara menzione della non accettazione (doc. F e deposizione __________ nel verbale 29 novembre 1994). Ciò è tutto quanto si possa dire per respingere la censura ricorsuale su questo punto.