L’onere della prova compete alla parte che sostiene l’intervenuta modifica contrattuale (Gautschi, Beweislast und Beweiswürdigung, 1913, p. 117, § 31). Nella fattispecie, la convenuta non ha provato l’accettazione da parte dell’istante del buono acquisto merce del valore di fr. 2’500.- in sostituzione del pagamento in contanti. In particolare il fatto che l’istante non ha immediatamente rinviato il buono controverso non può assurgere ad accettazione del medesimo. ll silenzio non equivale infatti ad accettazione - neppure nelle relazioni commerciali - eccezion fatta per la fattispecie di cui all’art. 6 CO (Gauch/Schluep, op.cit.