Auflage, 1995, N. 2293). Costituisce un’eccezione a questo principio la “datio in solutum”, ossia la possibilità concessa al debitore, al momento dell’esecuzione o anche anteriormente, di liberarsi offrendo una cosa o un servizio diverso dalla prestazione inizialmente pattuita (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973, p. 419, n. 167). Come qualsiasi modifica contrattuale, questa presuppone il consenso di entrambe le parti, che può essere esplicito o tacito ma in ogni caso chiaro (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 445). L’onere della prova compete alla parte che sostiene l’intervenuta modifica contrattuale (Gautschi, Beweislast und Beweiswürdigung, 1913, p. 117, § 31).