4’350.- (doc. 5), pari ai costi sostenuti per il parziale rifacimento di lavori per i quali l'istante si è rifiutata di consegnarle il materiale di progettazione risultato dal lavoro commissionato. La pretesa riconvenzionale della convenuta è stata integralmente contestata dall'istante. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato nè l’accettazione da parte dell’istante del buono acquisto merce del valore di fr. 2’500.- quale modalità di pagamento delle sue pretese, nè tantomeno che lo sconto del 50% pattuito tra le parti sarebbe da ricondurre alla liquidazione delle pretese dell'istante piuttosto che al solo saldo della fattura no.