1’640.-, pari a fr. 820.-. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo l’avvenuta estinzione del suo debito mediante consegna di un buono acquisto del valore di fr. 2'500.- (doc. E), trasmesso all'istante il 12 maggio 1990 e da questa tacitamente accettato, nonché con il versamento rateale di complessivi fr. 11’440.-, di cui l'ultima rata di fr. 800.- pattuita a saldo di ogni e qualsiasi pretesa dell'istante. Essa ha fatto valere in via riconvenzionale una pretesa di risarcimento danni di fr. 4’350.- (doc.