{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-115_1996-06-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10615&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "00b74c575c9bea6cb815907f76cc88aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.06.1996 16.1995.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:16", "Checksum": "352deeb4dbc8482af3a82c485b30bbf3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.06.1996 16.1995.115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Relativamente al buono per acquisti di fr. 2’500.-- dev’essere anzitutto osservato che, di principio il debitore si libera nei confronti del suo creditore nel momento in cui quest'ultimo riceve la prestazione pattuita (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 6. Auflage, 1995, N. 2293). Costituisce un’eccezione a questo principio la “datio in solutum”, ossia la possibilità concessa al debitore, al momento dell’esecuzione o anche anteriormente, di liberarsi offrendo una cosa o un servizio diverso dalla prestazione inizialmente pattuita (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1973, p. 419, n. 167).\nCome qualsiasi modifica contrattuale, questa presuppone il consenso di entrambe le parti, che può essere esplicito o tacito ma in ogni caso chiaro (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 445). L’onere della prova compete alla parte che sostiene l’intervenuta modifica contrattuale (Gautschi, Beweislast und Beweiswürdigung, 1913, p. 117, § 31).\nNella fattispecie, la convenuta non ha provato l’accettazione da parte dell’istante del buono acquisto merce del valore di fr. 2’500.- in sostituzione del pagamento in contanti.\nIn particolare il fatto che l’istante non ha immediatamente rinviato il buono controverso non può assurgere ad accettazione del medesimo. ll silenzio non equivale infatti ad accettazione - neppure nelle relazioni commerciali - eccezion fatta per la fattispecie di cui all’art. 6 CO (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 451), non realizzata nel caso in esame, tant’è che il buono è stato restituito alla convenuta il 10 settembre 1990 con la chiara menzione della non accettazione (doc. F e deposizione __________ nel verbale 29 novembre 1994).\nCiò è tutto quanto si possa dire per respingere la censura ricorsuale su questo punto. Irrilevante, di fronte al dissenso dell’istante, appare infatti che controparte le abbia nuovamente inviato il buono acquisti, così come il tentativo di __________ di acquistare prodotti della ditta __________ usando il medesimo buono ben tre anni più tardi: questo atteggiamento infatti può essere considerato come una nuova offerta e non dev’essere messo in relazione alla mancata pattuizione del 1990 sulle modalità di pagamento del debito principale.\n6. Per quanto attiene alla pattuizione di uno sconto del 50% l’unico documento che vi fa riferimento è la fattura di cui al doc. 2 che reca la menzione “a liquidazione”. L’accertamento pretorile secondo il quale quest’accordo interessa unicamente questa fattura e non anche le altre pendenze in sospeso tra le parti, non è suscettibile di censura alcuna poichè trova il giusto riscontro nelle tavole processuali. Infatti: lo sconto del 50%, pari a fr. 820.- poi di fatto ridotti a fr. 800.-, rappresenta esattamente la metà dell’importo fatturato (fr. 1’640.-); inoltre il teste __________ ha riferito della concessione di questo sconto unicamente sulla fattura in questione e non su tutte le relazioni d’affari sospese tra le parti (cfr. verbale 29 novembre 1994).\nD’altra parte, a questi accertamenti del primo giudice la convenuta si limita a contrapporre la propria personale versione dei fatti, senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe arbitraria.\n7. Sulla censura relativa alla domanda riconvenzionale, va preliminarmente rilevato che la nuova versione dei fatti circa i tempi e le modalità di pagamento della fattura di cui al doc. B, non può essere esaminata in quanto proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si tratta oltretutto di una versione aliena alla lite così come dibattuta in prima sede poiché fondata sul presupposto che “l’opera non è mai stata consegnata”.\nNel merito della domanda riconvenzionale va rilevato inoltre che la convenuta non ha fatto fronte all’onere della prova che le competeva circa la pretesa violazione di un obbligo contrattuale da parte dell’istante. Dagli atti di causa non emerge infatti nessuna pattuizione secondo la quale l’istante si sarebbe impegnata a consegnare alla convenuta - oltre alle prestazioni elencate nelle fatture - anche il materiale grafico utilizzato per la realizzazione dell’opera commissionata.\nPer quanto concerne poi il rimprovero mosso al primo giudice di aver dedotto delle conclusioni errate da un disposto di legge giustamente richiamato - ossia l’art. 82 CO - la censura ricorsuale si basa sull’errata presunzione della prova da parte della convenuta dell’adempimento del suo obbligo di pagamento, pagamento che, come esposto ai considerandi precedenti, non è avvenuto se non in parte.\nAnche su questo punto la decisione pretorile, nella quale non è ravvisabile arbitrio alcuno, deve quindi essere confermata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 250.-"}