{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-115_1996-06-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10615&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "00b74c575c9bea6cb815907f76cc88aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.06.1996 16.1995.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:16", "Checksum": "352deeb4dbc8482af3a82c485b30bbf3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.06.1996 16.1995.115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 presentato da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 29 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 giugno 1994 da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________) |\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’493.60 oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto respingendo la pretesa di fr. 4’350.- fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel 1990 la __________ ha eseguito, per conto della società in nome collettivo __________ - specializzata nella produzione e vendita di vini e distillati - diversi lavori grafici, segnatamente la fornitura di etichette adesive per scatole e una ricerca grafica per delle etichette da apporre su bottiglie di alcolici.\nPer le sue prestazioni la ditta appaltatrice ha emesso in data 12 maggio 1990 diverse fatture per un totale di fr. 15’713.60 (doc. A-D), importo che la committente non ha contestato versando a tre riprese acconti per complessivi fr. 11’400.- (fr. 8’000.- il 21 giugno 1990, fr. 2’600.- il 23 luglio 1990 e fr. 800.- il 20 agosto 1990).\nStante il diniego di pagamento del saldo di queste fatturazioni, con istanza 15 giugno 1994 la ditta appaltatrice ha convenuto in giudizio la __________ (costituita il 26 marzo 1991 mediante assunzione di attivi e passivi della ditta individuale __________ formatasi dopo lo scioglimento della società in nome collettivo ____________________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’493.60, corrispondenti alla differenza fra l’ammontare complessivo delle sue prestazioni (fr. 15’713.60), gli acconti di fr. 11’400.- versati dalla convenuta nonché lo sconto del 50% concesso a quest'ultima sulla fattura no. __________ di complessivi fr. 1’640.-, pari a fr. 820.-.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo l’avvenuta estinzione del suo debito mediante consegna di un buono acquisto del valore di fr. 2'500.- (doc. E), trasmesso all'istante il 12 maggio 1990 e da questa tacitamente accettato, nonché con il versamento rateale di complessivi fr. 11’440.-, di cui l'ultima rata di fr. 800.- pattuita a saldo di ogni e qualsiasi pretesa dell'istante. Essa ha fatto valere in via riconvenzionale una pretesa di risarcimento danni di fr. 4’350.- (doc. 5), pari ai costi sostenuti per il parziale rifacimento di lavori per i quali l'istante si è rifiutata di consegnarle il materiale di progettazione risultato dal lavoro commissionato.\nLa pretesa riconvenzionale della convenuta è stata integralmente contestata dall'istante.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato nè l’accettazione da parte dell’istante del buono acquisto merce del valore di fr. 2’500.- quale modalità di pagamento delle sue pretese, nè tantomeno che lo sconto del 50% pattuito tra le parti sarebbe da ricondurre alla liquidazione delle pretese dell'istante piuttosto che al solo\nsaldo della fattura no. __________ di fr. 1'640.-. Il pretore ha poi respinto la domanda di risarcimento danni fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta a dipendenza del rifiuto dell'istante di consegnarle il materiale di progettazione risultato dal lavoro commissionato, rifiuto che il giudice ha ritenuto giustificato in applicazione del principio dell' \"exceptio non adimpleti contractus\", non avendo la convenuta ottemperato al suo obbligo di pagamento delle prestazioni di parte istante (art. 82 CO).\n3. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 372 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie: in particolare per non aver condiviso la sua tesi secondo la quale la pretesa dell’istante sarebbe da considerarsi estinta sia a dipendenza dell’accettazione tacita da parte di quest’ultima del pagamento di fr. 2’500.- nella forma del buono di acquisto, sia perché le parti avrebbero pattuito il versamento di fr. 800.- a saldo delle pretese dell'istante.\nPer quanto attiene alla domanda riconvenzionale, la convenuta rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato alla concreta fattispecie l’istituto dell' \"exceptio non adimpleti contractus\", negandole il diritto alla consegna del materiale nonostante le prestazioni di controparte fossero state debitamente onorate.\nCon osservazioni 7 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove."}