Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 __________, __________, __________, __________ e __________, membri della Comunione ereditaria fu __________, è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.- b) spese fr. 50.- fr. 250.- già anticipate dai ricorrenti , rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.