Nel caso di specie il pretore, valutando in modo corretto le circostanze del caso concreto, in particolare l’ingiustificata opposizione dei convenuti non solo al tipo di rivestimento del passo, come questi sembrano allegare nel loro ricorso, bensì al principio medesimo dell’iscrizione di una servitù prediale - donde la necessità della presente procedura - ha derogato alla sopra menzionata regola giurisprudenziale e dottrinale sul carico delle spese processuali, ponendo la metà delle stesse a carico dei convenuti. Siffatta ripartizione delle spese, debitamente motivata, non può essere censurata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.