, p. 131 e 132). L’entità del risarcimento si valuta sulla differenza tra il valore del fondo se non fosse stato gravato del passo necessario e quello del fondo gravato, secondo le modalità dell’indennità di espropriazione che garantisce all’espropriato la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l’espropriazione non avesse avuto luogo (Caroni-Rudolf, op.cit., p. 133). Nella fattispecie, per il calcolo dell'indennità di spettanza dei convenuti, il primo giudice si è basato sulla proposta formulata dagli istanti di riconoscere un importo pari al valore del fondo gravato, quantificato in fr. 80.- al mq.