Alla luce degli accertamenti peritali, dai quali il giudice non aveva motivo di discostarsi come correttamente evidenziato in sentenza, risultano ininfluenti le ulteriori censure ricorsuali circa lo spazio e gli ostacoli esistenti ai lati della strada. Anche la censura di natura formale secondo la quale gli istanti avrebbero mutato l'azione proponendo in sede di conclusioni l'iscrizione di una servitù di passo di 1,5 metri e non più di 1 metro come chiesto con l’istanza, è infondata. Non si tratta infatti di mutazione dell’azione, bensì di estensione della domanda principale, basata sullo stesso complesso di fatti e sullo stesso rapporto giuridico (art. 75 lett.